Procedimenti conclusi

Il procedimento amministrativo consiste in una serie coordinata di atti ed operazioni per mezzo delle quali la pubblica amministrazione esplica la propria attività e persegue gli interessi pubblici stabiliti dalla legge.

In Italia, tuttavia, fino al 1990, erano in vigore soltanto delle leggi di settore che disciplinavano alcune tipologie di procedimenti.

Mancava, dunque, una disciplina generale sul procedimento amministrativo; mancanza a cui il legislatore ha posto rimedio con la L. 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) a cui hanno fatto seguito, negli anni, diversi interventi normativi (come la L. 11 febbraio 2005, n. 15 e la L. 14 maggio 2005, n. 80) che, in parte, per quanto concerne le disposizioni prettamente processualistiche, sono poi confluiti nel d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”).

Con questi il legislatore ha trasformato un po' alla volta l’iter procedimentale che le pubbliche amministrazioni devono seguire nello svolgimento della propria azione ponendo quest’ultime in una posizione di parità, e non più di supremazia, rispetto ai privati (che, pertanto, collaborano e partecipano allo svolgimento dell’attività amministrativa) e prevedendo, a carico delle stesse, diversi obblighi a cui adempiere, come quello di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nei termini previsti dalla legge (il termine generale per la conclusione dei procedimenti è di 30 giorni, ma per le amministrazioni statali, tramite apposito D.P.C.M., possono essere individuati termini non superiori a 90 giorni ampliati fino ad un massimo di 180 giorni in presenza di determinati presupposti).

La disciplina dei termini del procedimento, tuttavia, non si applica ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, per i quali restano fermi, pertanto, i termini indicati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) che resta il nostro principale punto di riferimento.

È questo, infatti, a prevedere e regolamentare (insieme con altre fonti normative) le tipologie di procedimenti tipici del settore ed i termini entro cui è necessario concludere gli stessi (con riferimento a quest’ultimo punto sono fondamentali, altresì, i D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e 18 novembre 2010, n. 231).

Quest’ultimo punto, dunque, non può non riguardare anche i procedimenti tipici della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria; procedimenti rispetto ai quali si rimanda alla sezione corrispondente all’interno dell’area archivistica e di quella bibliografica per una descrizione più dettagliata dei principali.

Invece, per una panoramica più generale, è possibile consultare la tabella riassuntiva che prevede, per ognuno di essi, il termine entro cui deve concludersi, l’indicazione dei responsabili del procedimento e dell'ufficio a cui spetta l'adozione del provvedimento finale.

Si dà atto, altresì, di come la Soprintendenza ha gestito e portato a termine, nei tempi previsti, i procedimenti di cui si è occupata.

Per la visione dei dati essenziali degli stessi si rimanda, infine, all’ ELENCO DEI PROCEDIMENTI  sul sito istituzionale del MiC.



Ultima revisione pagina web: 8 agosto 2022