Contratti

L’azione amministrativa può esplicarsi sia nelle forme del diritto pubblico (atti e provvedimenti amministrativi) che in quelle proprie del diritto privato (contratti) come previsto dallart. 1, co. 1 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Pertanto, ogni amministrazione pubblica è tenuta al rispetto sia di disposizioni civilistiche che di regole proprie del diritto amministrativo.

Nello specifico, per la materia contrattualistica, testo normativo di riferimento: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, meglio noto come il “Codice dei contratti pubblici”, ovvero il codice dei contratti di appalto o di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture o l’esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti pubblici.

La disciplina ivi contenuta si rivolge sia ai contratti sopra soglia che a quelli sotto soglia. I primi sono quelli il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore a determinate soglie economiche determinate dalla Commissione europea mentre i secondi sono quelli il cui valore è inferiore alle soglie predette previste dall’art. 35 del Codice di cui sopra.

La Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria stipula principalmente quest’ultima tipologia di contratti; opera quindi secondo quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Per un’elencazione più dettagliata dei contratti conclusi dalla Soprintendenza si rimanda all’ ELENCO DEI CONTRATTI  sul sito istituzionale del MiBACT.



Ultima revisione pagina web: 8 agosto 2022