Donazione, Riproduzione di beni librari e Misure urgenti in caso di calamità naturali

Donazione di materiale bibliografico

La donazione del materiale bibliografico avviene secondo le modalità previste dal regolamento di ogni singola biblioteca.

Quelle di seguito riportate sono, dunque, delle mere indicazioni relative a: le più adeguate modalità di presentazione dell’offerta; i criteri su cui fondare la valutazione dell’offerta e la conseguente decisione in merito all’accettazione del materiale; l’iter attraverso il quale procedere materialmente alla stessa; la gestione del materiale donato con particolare riferimento al trattamento inventariale e catalografico, ed ogni altro aspetto significativo della fattispecie in questione.

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Riproduzione di beni librari

La l. 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, c. 171) ha parzialmente modificato in parte l’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

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Misure urgenti in caso di calamità naturali

L’art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della stessa e secondo le disposizioni del predetto Codice.

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